(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  10  agosto 2004, n. 16 «Interventi
regionali  per  la valorizzazione della funzione sociale ed educativa
svolta  dagli  oratori  e  da  enti  religiosi che svolgono attivita'
                             similari».

   1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2004 e'
inserito il seguente:
    «2-bis.  Sono  considerate  assimilabili alle attivita' di cui al
comma 1 le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate
a  promuovere  nei  confronti  dei  giovani  esperienze  formative ed
educative  collegate  ai  temi  della  mondializzazione, della pace e
dell'incontro interculturale.».
   2.  Al  comma  1  dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2004, e'
aggiunto il seguente periodo:
    «Le  domande  relative  agli  interventi di cui all'art. 1, comma
2-bis,  devono  essere  presentate  da  Organismi unitari a carattere
regionale.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 25 giugno 2008
                              BURLANDO