(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 «Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attivita' similari». 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2004 e' inserito il seguente: «2-bis. Sono considerate assimilabili alle attivita' di cui al comma 1 le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale.». 2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2004, e' aggiunto il seguente periodo: «Le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2-bis, devono essere presentate da Organismi unitari a carattere regionale.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 25 giugno 2008 BURLANDO